La Giovane Sicilia
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Statuto dell'Associazione Culturale Giovanile "La Giovane Sicilia"

Articolo 1

Note introduttive

L’associazione è fondata il 22 Ottobre 2007 col nome di Associazione Culturale Giovanile "La Giovane Sicilia" (di seguito denominata "associazione") e nel logo che ne contraddistingue le attività è raffigurata una trinacria colorata con la scritta "La Giovane Sicilia" ed "Associazione culturale giovanile" attorno su uno sfondò variopinto giallo-rosso. L'associazione ha sede principale in Palermo in via Principe di Granatelli, n. 36.

Articolo 2
Fonti normative.

L'associazione è regolata dal presente Statuto e dalle norme vigenti. La durata dell'associazione è indeterminata

 

Articolo 3

Principi ispiratori. Finalità.

L'associazione è libera, aconfessionale (ma ispirata a principi cristiani) e priva di alcun fine di lucro.

L'associazione crede fermamente che prima di qualsiasi ideale o principio il fondamento di qualsiasi gruppo culturale e civile debba essere rappresentato dall'uomo, singolo, padrone e responsabile delle proprie azioni e dei propri successi. Su queste premesse, obiettivo primario dell'associazione risulta il recupero della dimensione umana dei giovani siciliani; il convincimento che ognuno dei singoli giovani che cresce sul suolo siciliano sia titolare indiscusso di una storia, di una cultura destinata ad aprirsi maggiormente all'Europa e al mondo, di qualità, di risorse, di idee che possano essere valorizzati, incentivati e soddisfatti grazie alla loro promozione e all'organizzazione di eventi culturali.

L'associazione vede come espressione mas ima dell'importanza dei singoli giovani la loro coesione e collaborazione con altri singoli tali da costituire gruppi sereni, orgogliosi, convinti dei propri mezzi, che sappiano portare lustro alla Sicilia ed all'Italia in Europa e nel mondo costruttivamente e legalmente.

L'associazione si nutre della passione e della voglia di fare, di crescere e di maturare nuove esperienze che ogni membro acquisisce e spende nelle proprie attività.

L'associazione nei rapporti con l'esterno, altri enti, persona fisica od opinione pubblica, si attiene irrinunciabilmente ai più nobili criteri di correttezza, e trasparenza.

Articolo 4

Mezzi di realizzazione delle finalità

L'associazione si avvale di ogni mezzo necessario al raggiungimento dei suoi fini. La realizzazione di progetti culturali, sociali, economici e sportivi prevede l'utilizzo di:

1)               strumenti mediatici: internet radio, giornali, tv ecc: al fine di offrire una occasione di esprimere talenti e capacità,
lasciando spazio a chiunque desideri apportare il proprio contributo alla realizzazione di tali prodotti comunicativi, salvo
che a soggetti in palese contrasto con uno o più dei fini di cui all'articolo 3.

2)       proposte istituzionali; petizioni, richieste, proteste moderate e quant'altro possa essere utile a fornire serie proposte di
riforma in senso migliorativo. L'associazione si propone di partecipare agli sforzi di altri enti affinché la Sicilia non
"produca" esclusivamente cervelli da esportare; di promuovere iniziative in grado di promuovere lo sviluppo in Sicilia e,
di conseguenza, sconfiggere la criminalità organizzata.

3)       Attività studentesche organizzate e gestite direttamente dagli studenti iscritti all'associazione.

4)       corsi di formazione e corsi in aula aventi scopo pedagogico, culturale e sociale.

5)       manifestazioni ed eventi socio-culturali finalizzati ad aggregare i giovani ed a far conoscere e promuovere tutte le attività
e gli impegni dell'associazione.

6)       altri strumenti che non contrastino con i valori di correttezza fondanti l'associazione stessa.

Articolo 5
Struttura

L'associazione si fonda su basi fortemente democratiche.

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci, l'Ufficio di Presidenza (composto dal Presidente supportato da due

vice), il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri, il Segretario

Articolo 6 I soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano lo spirito e le finalità. L'ammissione dei soci avviene dietro pagamento della quota di iscrizione stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e in seguito a registrazione presso l'apposito registro dei soci.

La qualità di socio si perde per decesso, decadenza, dimissioni o espulsione dall'associazione (operabile soltanto dal Collegio dei Probiviri). La qualità di socio decade al compimento del quarantesimo (40) anno di età

Articolo 7 L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati. Può essere convocata su richiesta del Presidente, del Consiglio direttivo o del 25% (venticinque per cento) dei soci. Ogni convocazione può essere accompagnata da redazione di apposito "ordine del giorno" che elenchi gli argomenti da discutere, soggetta all'approvazione del Presidente.

Il Segretario si occupa della compilazione di un verbale di assemblea. Questo deve essere compilato nella maniera più completa ed esauriente possibile e, al termine dell'assemblea, sottoscritto da almeno tre (3) soci presenti.

L'Assemblea risulta correttamente costituita con la presenza di almeno uno (1) tra il Presidente e i vicepresidenti.   Il Presidente, o in sua assenza il vicepresidente, dichiara aperta la seduta; modera la discussione, assicura la completa trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, mette in votazione le relative proposte di deliberazione e ne proclama il risultato; aggiorna o dichiara sciolta la seduta. Non sono previste deleghe per il voto del socio assente.

Le deliberazioni sono votate a maggioranza semplice.

In caso di Assemblea straordinaria (competente alla modifica dello Statuto), per le deliberazioni è prevista una maggioranza

dei 2/3 dei presenti. L'assemblea straordinaria si intende legalmente costituita alla presenza di almeno 1/4 dei soci e,

comunque, mai meno di quindici (15).

Articolo 8

L'Ufficio di Presidenza

Il Presidente è l'organo responsabile dell'associazione. Il suo vice più anziano rappresenta il presidente in sua sostituzione soltanto in caso di assenza e, comunque, di impedimento.

Il Presidente e uno dei vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea tra i soci stessi che si siano distinti per particolare merito o prestigio. Un secondo vicepresidente è nominato direttamente dal Presidente.

All'ufficio di Presidenza competono oneri di direzione e controllo di tutte le attività associative, nomina del Segretario e del Tesoriere, autorizzazione di spese impreviste e straordinarie nel rispetto del bilancio di cassa.

Articolo 9
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. E' composto dal Presidente, dai vice presidenti dell'associazione e dai membri nominati dall'Assemblea. I membri nominati in assemblea potranno essere rimossi in ogni momento dalla loro carica. Le delibere si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo predispone gli atti e i progetti da sottoporre all'Assemblea, approva il Bilancio consuntivo prospettato dal Tesoriere, approva il Bilancio preventivo prospettato dal Tesoriere e fare le opportune modifiche, si occupa delle questioni più urgenti.

Dei Consigli Direttivi il Segretario o suo sostituto traccia regolare verbale sottoscritto dal solo Presidente e dai suoi vice eventualmente presenti.

 

Articolo 10

Il Tesoriere

Il Tesoriere è tenuto al costante aggiornamento del Libro di cassa; alla corretta gestione contabile ed Amministrativa dell'Associazione; a controllare l'attività contabile ed amministrativa svolta dai soci e da eventuali collaboratori; ad intrattenere rapporti di conto corrente su delega del Presidente, limitatamente per i versamenti ed i pagamenti sui conti dell'Associazione a redigere annualmente i bilanci consuntivi e preventivi.

Può sottoscrivere, in vece del Presidente, gli atti e gli adempimenti amministrativi dettati da norme fiscali relativi all’Associazione. Ha l'onere di informare tutti i soci di qualsiasi spesa superiore ai 50 euro effettuata con fondi dell'associazione.

Articolo 11
Il Segretario

Il segretario dell'associazione è il soggetto tenuto a mantenere ordinata la documentazione, la corrispondenza, i verbali degli organi, e tutta la produzione cartacea e non dell'Associazione.

Articolo 12
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è Porgano di garanzia statutaria e di giurisdizione interna all'Associazione. Esso ha il compito di decidere, dopo breve tentativo di conciliazione, sulle controversie sorte durante le attività associative di qualsiasi genere essi siano. Il Collegio è anche competente per le controversie sorte dal rifiuto di ammissioni di nuovi soci.

I cinque (5) membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri nomina un proprio presidente che compila il calendario e modera le sedute nell'interesse dei fini

perseguiti dal Collegio.

Per la deliberazione di tale organo è richiesta la partecipazione di tre (3) dei cinque (5) eletti non imputati.

Al membro imputato non è consentito esprimere il voto necessario a stabilire l'esito del giudizio.

Il Collegio dei Probiviri può irrogare qualsiasi tipo di sanzione inerente l'attività associazione, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 13 Fondo Patrimoniale

Il Fondo dell'associazione è costituito dalle contribuzioni che sponsor e finanziatori vorranno liberamente elargire prima e durante le attività della stessa

Le risorse patrimoniali ed economiche dell'associazione sono costituite da: contributi straordinari dei soci, finanziamenti da parte di enti pubblici e privati, beni (immobili e mobili), donazioni e lasciti, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, altri ed eventuali tipi di entrate.

In caso di cessazione o scioglimento dell'associazione le rimanenze di cassa, dedotte le passività, saranno liquidate ad una o più associazioni benefiche la cui individuazione è affidata all'Assemblea.

Palermo, 22 Ottobre 2007